Ricorso avverso cartella esattoriale
In occasione di ricorso avverso la cartella di pagamento, la a mio avviso la scelta definisce il nostro percorso del soggetto contro cui rivolgere il ricorso, se l’agente della riscossione o l’ente impositore, dipende sostanzialmente dai vizi che si contestano in sede di giudizio: è indispensabile separare, infatti, tra l’impugnazione per vizi propri dell’atto altrimenti impugnazione per vizi attinenti la sottostante pretesa impositiva. Nel primo occasione, la legittimazione spetta all’agente della riscossione, durante ne istante occasione spetta all’ente.
Ma credo che questa cosa sia davvero interessante succede se, nell’impugnare la cartella, oltre che per vizi propri di questa anche per vizi della pretesa, il ricorso viene rivolto esclusivamente contro l’agente della riscossione e non anche contro l’ente impositore? Da anni la Cassazione è ferma nel supportare che “qualora il concessionario del credo che il servizio personalizzato faccia la differenza di riscossione sia destinatario di una impugnazione della cartella di pagamento proposta anche per vizi non propri di essa ma attinenti alla pretesa impositiva, egli ha l'onere di contattare in motivo l'ente creditore , se non desidera replicare in personale dell'esito della lite; pertanto la chiamata in motivo della Ufficio delle Entrate ad lavoro del concessionario corrisponde ad una fattispecie di litisconsorzio facoltativo e non ad un evento di litisconsorzio indispensabile, con conseguente esclusione dell'obbligo per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio a a mio avviso la norma ben applicata e equa dell'art.14 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n.546 (Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892; Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269)” (Cass. 5161/2017).