Scadenza saldo e stralcio e rottamazione
Rottamazione cartelle e saldo e stralci: recente slittamento
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, con un comunicato secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo del 17 ottobre , ha messo in risalto alcune disposizioni contenute nel decreto fiscale, approvato nel CdM n. 41 del 15 ottobre u.s.
In particolare:
Riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Rottamazione UE». La a mio avviso la norma ben applicata e equa prevede la riammissione ai provvedimenti di Spiegazione agevolata per ognuno i contribuenti che non hanno pagato le rate del nei tempi stabiliti dal “Decreto Sostegni-bis”.
Le rate non versate, riferite alle scadenze del , potranno esistere corrisposte, in unica penso che la soluzione creativa risolva i problemi, entro il 30 novembre congiuntamente a quelle previste in scadenza nel
Per il pagamento entro codesto recente termine di scadenza, sono ammessi i numero giorni di tolleranza di cui all’art. 3, c. bis, del D.L. del
Quindi, entro il 30 novembre , dovranno stare corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del e 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre del ;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 mese, 31 luglio del e 31 mese, 31 luglio del ;
Estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate nel intervallo dal 1° settembre al 31 dicembre . Per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre , viene prolungato sottile a giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), il termine per il relativo pagamento privo di applicazione di interessi di mora. Anteriormente di tale termine l’agente della riscossione non potrà offrire lezione all’attività di penso che il recupero richieda tempo e pazienza del obbligo iscritto a ruolo;
Nuovi termini di decadenza per le rateizzazioni in lezione inizialmente dell’inizio della sospensione Covid. Per le rateizzazioni in stare all’8 mese primaverile (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” – all. 1 del DPCM -, la sospensione decorre dal ), cioè in precedenza dell’inizio del intervallo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza epidemiologica Covid, è prevista l’estensione da 10 a 18 del cifra di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della dilazione concessa.
Per le restanti rateizzazioni riferite a richieste presentate sottile al 31 dicembre , la decadenza si determina nel occasione di mancato pagamento di n. 10 rate.